Art. 17
(Obblighi dei fornitori
di accesso alle reti telematiche).

      1. Gli operatori che forniscono l'accesso alle reti telematiche conservano per cinque anni i file a disposizione dell'autorità giudiziaria che ne faccia richiesta. Il contenuto minimo dei file e le modalità della loro conservazione sono definiti dalle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale degli operatori, previa verifica del rispetto delle norme per la salvaguardia della riservatezza da parte del Garante per la protezione dei dati personali.
      2. Gli operatori di cui al comma 1 si dotano di codici di autoregolamentazione recanti, altresì, la definizione di criteri, obblighi e responsabilità diretti a impedire la diffusione di contenuti illeciti anche in considerazione delle possibilità offerte dalla tecnologia.
      3. L'osservanza delle norme del codice di autoregolamentazione di cui al comma 2 è certificata tramite l'apposizione di uno specifico logo sulla pagina iniziale del provider, ai sensi delle norme stabilite nel regolamento di cui all'articolo 18. Tale regolamento determina altresì le ipotesi di revoca del provvedimento di assegnazione del logo ovvero di decadenza dall'autorizzazione

 

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in caso di ripetute violazioni del codice di autoregolamentazione.
      4. Gli operatori di cui al comma 1 sono tenuti a subordinare le proprie offerte contrattuali all'accettazione dei princìpi e delle condizioni stabiliti dai codici di autoregolamentazione di cui al comma 2.